STATUTO DELLA PRO LOCO DI LOCATE DI TRIULZI (MI)
“PRO LOCATE”
Associazione non riconosciuta come persona giuridica

 Art. 1 DENOMINAZIONE-SEDE
È costituita l’Associazione Pro Loco di Locate di Triulzi, denominata in forma abbreviata “PRO LOCATE”, (indicata in seguito Pro Loco); la sua Sede Sociale è ubicata in via Calori, 9 a Locate di Triulzi (MI) e l’eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 – CARATTERISTICHE
a) la Pro Loco è un’Associazione su base volontaria di natura privatistica, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali, ed enogastronomiche del territorio in cui opera, e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale;
b) per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati
c) in caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati;
d) svolge l’attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 3DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI
La durata della Pro Loco è illimitata ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Locate di Triulzi. Comunque, esclusivamente per l’eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita, a condizione che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero – ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco – con le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 4COMPITI E OBIETTIVI
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a), la Pro Loco, in via esplicativa e non esaustiva:
a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell’arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;
d) organizza manifestazioni in genere e -in particolare- convegni, incontri, fiere ed escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
e) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani, anche in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche che vorranno partecipare alle iniziative;
f) promuove lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne, anche con l’istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;
g) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

Art. 5 – SOCI
a) i Soci della Pro Loco si distinguono in:
– Soci Ordinari: la qualifica di “Socio Ordinario” viene acquisita all’atto del versamento della quota sociale;
– Soci Benemeriti: la qualifica di “Socio Benemerito” viene acquisita da coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. Risultano dall’elenco generale dei Soci;
– Soci Onorari: la qualifica di “Socio Onorario” può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco, su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura. Possono essere “Soci Onorari”: – alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento; – persone che abbiano reso segnalati servigi alla Pro Loco. Il riconoscimento è perpetuo e sono esenti dal pagamento della quota annua;
b) l’iscrizione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune ed a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
c) chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione accompagnata dalla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della prevista quota associativa e dalla dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si ripropone e l’impegno a osservarne Statuto e Regolamenti. Questi adempimenti sono riepilogati nella scheda di adesione. Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dalla scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta e accompagnata dal versamento della quota associativa, provvede in ordine alla domanda di ammissione a esprimere l’eventuale mancata accettazione della adesione del nuovo socio, che deve essere adeguatamente motivata. L’assenza di comunicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, sottintende l’accettazione a socio;
d) chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso;
e) la qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di indegnità del Socio per incompatibilità con l’attività dell’Associazione o in caso di indegnità per attività pregiudizievole alla Pro Loco. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che il socio escluso non condivida le ragioni dell’esclusione ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall’Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l’adesione si intende sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea;
f) l’appartenenza alla Pro Loco ha carattere libero e volontario e, salvo quanto previsto al punto 2, c) del presente Statuto, le prestazioni fornite dai Soci sono tutte gratuite;
g) non esistono Soci di diritto.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
a) tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in cui l’Assemblea viene convocata, e i “Soci Onorari” per i quali vale quanto previsto al precedente punto 5, a), hanno diritto di assistere alle Assemblee “Ordinarie” e “Straordinarie” e purché siano maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di voto per eleggere gli organi direttivi, essere eletti alle cariche direttive e votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti. I Soci della Pro Loco hanno diritto di: – ricevere la tessera sociale della Pro Loco; – frequentare i locali della Sede Sociale; – ricevere le pubblicazioni della Pro Loco; – beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse od organizzate dalla Pro Loco di appartenenza, ovvero di quelle contemplate da eventuali convenzioni a favore dei Soci che la Pro Loco può stipulare direttamente o acquisire associandosi ad altre associazioni;
b) tutti i Soci hanno il dovere di: – rispettare il presente Statuto e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti, che con terzi; – versare la quota sociale nei termini previsti dal precedente punto 5, a); – non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi della Pro Loco
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) il Collegio dei Revisori dei Conti
h) il Presidente Onorario (eventuale);
i) Il Collegio dei Probiviri (eventuale)
Tutte le cariche sono gratuite
I soci, se persone politicamente esposte che rivestono cariche politiche pubbliche, di partito, di movimenti politici, non possono ricoprire cariche tra quelle previste negli Organi di Amministrazione.
L’eventuale assunzione di carica politica, partitica o a movimenti politici, di un socio eletto negli Organi di Amministrazione, dovrà essere prontamente comunicata dal socio al Presidente e determinerà l’immediata e automatica decadenza dalla carica.

 Art. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
a) l’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6, a);
b) l’Assemblea, per le decisioni di sua competenza, si riunisce almeno due volte l’anno: entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) per l’elezione delle cariche sociali, l’Assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, mentre tutte le altre Assemblee, i cui termini vanno stabiliti congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, vengono indette con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nella comunicazione di convocazione, verranno indicati data, ora, luogo e ordine del giorno, la consegna agli interessati avverrà a mano ovvero a mezzo servizio postale o con posta elettronica;
d) sia in sede “ordinaria” che “straordinaria”, l’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio Revisori dei Conti. Resta comunque inteso che in presenza delle alternative di cui sopra, il Presidente, anche se dissenziente o dimissionario, ha l’obbligo legale di convocare l’Assemblea, e di fatto è personalmente responsabile nei confronti dei terzi qualora dalla sua “inazione” derivino inadempienze e/o dei danni nei confronti di chiunque;
e) in sede “ordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita -in prima convocazione- con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto;
f) in sede “straordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita -in prima convocazione- con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice;
g) sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. È vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza;
h) normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano; il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti, il Presidente Onorario ed il Collegio dei Probiviri sono eletti a scrutinio segreto;
i) all’Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede “ordinaria” provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell’Associazione e del Collegio Revisori dei Conti, ivi compresi quelli supplenti; ratificare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’entità delle annuali quote associative; delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione; in sede “straordinaria” deliberare sulle modificazioni del presente Statuto; deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
l) per ogni riunione assembleare viene redatto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto;
m) le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati con affissione nella Sede Sociale, a mezzo posta elettronica e pubblicate nell’Area Riservata ai Soci sull’eventuale sito internet dell’associazione.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a) la Pro Loco è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Membri -compreso il Presidente;
b) dura in carica 3 (tre) anni e tutti i Membri sono rieleggibili;
c) in caso di dimissioni o decesso o decadenza di un Membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell’ultima Assemblea elettiva è risultato il primo dei non eletti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti, la scelta cadrà sul Socio che vanta una maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. In mancanza di questo, il Presidente provvederà ad indire un’Assemblea elettiva per nominare il consigliere mancante. Solo nel caso che la vacanza dei Componenti il Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli stessi, l’intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
d) il Consiglio di Amministrazione: decide l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie; è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea; predispone i Regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari; gestisce il patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta; propone all’Assemblea l’entità delle quote associative annuali;
e) il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno il due terzi dei componenti il Consiglio stesso;
f) per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente;
g) per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati -con congruo anticipo a mano ovvero a mezzo servizio postale o con posta elettronica;
h) le Sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige e di volta in volta approvato dal Consiglio stesso;
i) il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) Sedute consiliari consecutive o che comunque totalizzi più di 5 (cinque) assenze ingiustificate nell’arco dell’anno sociale decade dalla carica su delibera del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla surroga dello stesso ai sensi dell’art.9, c) del presente statuto.

Art. 10 – IL PRESIDENTE
a) il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente la Pro Loco di fronte a terzi ed anche in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti;
b) in caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di Associazione;
c) al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato;
d) il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
e) il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi all’Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione con idonee relazioni;
f) se il Presidente in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne tempestiva comunicazione –per iscritto– al Consiglio di Amministrazione, competente ad esprimersi – a maggioranza – circa l’accettazione o meno. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio d’Amministrazione, dovrà essere convocata l’assemblea elettiva per la nomina del nuovo Presidente. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l’ufficiale nomina del subentrante da parte dell’Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

Art. 11 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 12 – IL SEGRETARIO
Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, delle Sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché del registro dei Soci della Pro Loco.

Art. 13 – IL TESORIERE
Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone – dal punto di vista contabile – il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) eletti dall’Assemblea, con votazione separata da quella per l’elezione del Consiglio di Amministrazione il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di almeno 1 (uno) e massimo 3 (tre) Membri Effettivi e di almeno 1 (uno) e massimo 2 (due) Membri Supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un Membro Effettivo). Nel caso che non sia possibile provvedere alla sostituzione si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio;
b) nella Seduta di insediamento indetta dal Presidente della Pro Loco, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente;
c) il Collegio vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione;
d) esegue, anche da parte di singoli suoi Membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budget approvati;
e) con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno in sede di approvazione dei bilanci;
f) cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto;
g) l’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere;
h) per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – IL PRESIDENTE ONORARIO
a) il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività in favore della Pro Loco;
b) dal Consiglio di Amministrazione possono essergli affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

Art. 16 – Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea dei Soci ed ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

Art. 17 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
a) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
b) la Pro Loco trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività: dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati; dai contributi dei privati; dai rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
c) fermo restando che l’adesione alla Pro Loco non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) le quote associative e le elargizioni di cui alla precedente b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato;
e) il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 18 – RENDICONTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
a) l’esercizio sociale della Pro Loco inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
b) in tempo utile, e comunque nei termini previsti dal precedente art. 9, e), il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) i bilanci, dai quali devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione e pubblicati nell’Area riservata ai Soci, nell’eventuale sito internet dell’Associazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano interesse alla loro lettura prima della discussione assembleare.

Art. 19 – AVANZI DI GESTIONE
a) all’Associazione è vietato distribuire, in nessun caso, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale;
b) l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
a) lo scioglimento o la cessazione della Pro Loco può essere pronunciato solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci, valida in prima o in seconda convocazione, secondo i quorum previsti dal precedente art. 8, lett f);
b) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale. I soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici dovranno essere destinati ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all’ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l’Associazione ha sede, in ogni caso, con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

Art. 21 FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie è competente il foro di Lodi (LO).

Art. 22 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.